Art. 13.
(Soppressione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
      2. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.